Rivoluzione per gli stranieri


19/06/2013 - Nella LND sarà possibile tesserare due extracomunitari. Via libera ai cittadini UE
Una rivoluzione annunciata, ma non per questo meno rumorosa. Dalla prossima stagione nei campionati della Lega Nazionale Dilettanti cambiano le normative relative al tesseramento dei giocatori stranieri. Non più un solo extracomunitario, bensì due (ma nella Divisione Calcio a 5 resta uno), e via libera a tutti i cittadini della Comunità Europea.
Ecco il nuoto articolo 40...di seguito quello per la Divisione Calcio a 5

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche
1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e  schierare in campo due soli calciatori extra–comunitari, ovvero due sole calciatrici extracomunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che  siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le  leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e:
a) certificato internazionale di trasferimento;
b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio  dell´anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il  tesseramento;
c) certificato di residenza in Italia;
d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato,  prima di venire in Italia.
1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e:
a) certificato internazionale di trasferimento;
b) certificato di residenza in Italia;
c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome  della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato  tesserato, prima di venire in Italia.
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a  norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio  Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei  calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente  articolo.
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.
In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le All. A) disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.
2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità.
I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all´estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all´estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all´estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.
Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.
3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell´anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il
calciatore/calciatrice richiede il tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.
I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e il certificato di residenza anagrafica. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e all´art. 94 ter, N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.

Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque
1.Le società della Lega Nazionale Dilettanti –Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:
1) di un solo calciatore o calciatrice cittadini di Paese non aderente all´UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
a) certificato internazionale di trasferimento;
b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 Gennaio dell´anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore o la calciatrice richiede il tesseramento.
c) certificato di residenza in Italia;
d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia.
2) di un numero illimitato di calciatori/ calciatrici cittadini di Paese aderente all´UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè sia documentato:
a) certificato internazionale di trasferimento
b) certificato di residenza in Italia;
c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.
I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.1 non possono essere trasferiti o svincolati nella stessa stagione sportiva.
Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1 e 1.2 decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all´art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si
applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.
3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. All. A)
4. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all´estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all´estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all´estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.
Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.
5. I calciatori/calciatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.–Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell´anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento.
In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.
Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all´art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.