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24/12/2014 - Il Porto San Giorgio vince 6–0 a tavolino per l´impiego di un non tesserato

Il Giudice Sportivo ribalta il 6–1 ottenuto sul campo dall'Olimpus Olgiata in casa del Porto San Giorgio a causa dell'impiego irregolare di un giocatore non tesserato. 
LA NUOVA CLASSIFICA

Reclamo

GARE DEL 13/12/2014: F.C. Porto San Giorgio A.S.D.–Olimpus Olgiata 20.12 S.C.
Reclamo proposto dalla Società F.C. Porto San Giorgio A.S.D.
Il Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini osserva:
con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera a) del C.G.S., per aver schierato il calciatore Marinelli Francesco, in posizione irregolare di tesseramento. Dagli accertamenti esperiti presso il competente Ufficio Tesseramenti, alle risultanze dei quali si deve rimettere per decidere la controversia in esame, il nominato in questione risulta essere svincolato al termine della stagione 2013/2014 e non tesserato attualmente per la corrente stagione sportiva.
 P.Q.M.
a scioglimento della riserva della riserva di cui al C.U.N. 297 del 18/12/2014, visti gli Art. 17, 29, 35, 38, del C.G.S.  decide
a) Di comminare alla Società Olimpus Olgiata 20.12 S.C la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0–6.
b) Nulla e dovuto dalla ricorrente per il presente reclamo.