Accolto il ricorso del Grosseto


18/02/2016 - L´Atlante vince 6–0 a tavolino la sfida pareggiata contro l´Elmas

L'Atlante Grosseto festeggia e allunga in classifica. Il Giudice Sportivo, di cui sotto riportiamo la presa in esame dei reclamo, ha infatti assegnato li 6–0 a tavolini a favore dei maremmani per quanto riguarda la gara pareggiata sul campo per 3–3. Con questo risultato la squadra di Tommaso Chiappini guadagna due punti in classifica, mente i sardi, che erano secondi ne perdono altrettanti. Il divario tra le due squadre passa così da tre a sette punti. L'Elmas scivola inoltre al terzo posto, scavalcato dai Bulls. 
LA NUOVA CLASSIFICA

Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6, prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S. per aver schierato nell’ incontro in questione un numero di calciatori non conforme alle disposizioni previste dal C.U. N. 1/2015 , paragrafo A/3 lettera f. E’ noto infatti che, ai sensi della predetta normativa, alle Società di Serie B è fatto obbligo di impiegare “almeno sei calciatori, di cui almeno uno nato dopo il 31.12.1993, che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del diciottesimo anno di età. Nelle stesse gare inoltre è fatto obbligo di impiegare almeno tre calciatori che siano cittadini italiani, di cui almeno uno nato dal 1 gennaio 1994. Dall’esame dell’elenco dei calciatori presentato all’arbitro, risultano schierati sei calciatori tesserati per la F.I.G.C. prima del diciottesimo anno di età, tra i quali due nati dopo il 31.12.1993. Non risulta invece soddisfatto l’ulteriore obbligo di schierare un calciatore nato dopo il 1 gennaio 1994, tra i tre calciatori cittadini italiani inseriti in distinta
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.447 del 04/02/2016 decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla Società A.S.D Elmas 01 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6;
b) la tassa di reclamo non viene addebitata alla società ricorrente.