Juniores: Colpaccio Pistoia a tavolino!


17/05/2017 - Gli arancioni ribaltano il risultato dell´andata grazie alla posizione irregolare di due giocatori

Gara del 13/05/2017 FUTSAL PISTOIA – B E A SPORT CALCIO A 5

Reclamo proposto dalla Società Futsal Pistoia. Il G.S Esaminato il ricorso in oggetto regolarmente prodotto secondo la procedura dei termini abbreviati previsti dal C.U. N°79/A F.I.G.C. del 21/11/2016 osserva: con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.17 comma 5 lett. A del C.G.S. per aver schierato nell'incontro in epigrafe i calciatori Bonato Siqueira Joao Luiz e Marino Mateus in posizione irregolare di tesseramento. Riguardo al primo nominativo la reclamante sostiene che il tesseramento presso la società convenuta sia avvenuto al di là dei termini prescritti dal C.U. N° 934, all 1, del 04/03/2017, che all'art. 4 stabilisce che nelle gare della fase nazionale del campionato Juniores possano partecipare tutti i calciatori tesserati per la stagione sportiva 2016/2017 alla data del 31 Marzo 2017 con decorrenza del tesseramento antecedente al 1 Aprile 2017. Riguardo invece al calciatore Marino Mateus la ricorrente afferma che non risulta tesserato. Dagli accertamenti esperiti presso il competente Ufficio Tesseramenti, alle risultanze dei quali ci si deve necessariamente rimettere per definire la controversia in esame, risulta che il calciatore Bonato Siqueira Joao Luiz è tesserato presso la società BEA Sport dal 04/05/2017. Ne consegue pertanto che ha preso parte all'incontro in posizione irregolare in spregio a quanto prescritto dall'art. 4 del summenzionato C.U. N° 934, essendo avvenuto il suo tesseramento in data posteriore al 31 Marzo 2017. Per quel che riguarda il calciatore Marino Mateus, dagli atti presso l'ufficio tesseramenti , non ancora inseriti nel sistema informatico, risulta autorizzato il suo tesseramento a decorrere dal 19 Aprile 2017. Se ne deduce, di conseguenza , che anche tale giocatore ha preso parte all'incontro in posizione irregolare non essendo state osservate le disposizioni di cui al precitato art.4 del C.U. N° 934/2017. 

P.Q.M.
Visti gli art 17 del C.G.S e l'art. 4 del C.U. N°934/2017, all. 1, decide di accogliere il ricorso comminando alla società BEA Sport la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6. La tassa di reclamo non è dovuta.