Giudice Sportivo: Le Crete vincono a tavolino


14/03/2024 - Accolto il reclamo della società senese per il mancato utilizzo delle quote da parte del Città di Massa

Il Giudice Sportivo si è pronunciato sul reclamo presentato da Le Crete nei confronti del Città di Massa, reo di non aver schierato le quote previste dal regolamento. 
Ecco la sentenza: 
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 55 del 22.02.2024; –l'A.S.D. IBS Le Crete in relazione alla gara IBS Le Crete/Città di Massa del 16.02.2024 , valevole per il Campionato di Calcio a 5 Serie C1 , avanza reclamo chiedendo applicarsi quanto previsto dalla normativa vigente , non avendo la società ospite ottemperato all'obbligo di impiegare durante la gara almeno due calciatori nati dall'1.1.2003 in poi, contravvenendo così alle disposizioni di cui al C.U. n. 2 del 13.07.2023.  
Con rituale memoria difensiva inviata a questo G.S.T., depositata nei termini e notificata anche alla reclamante, la società A.S.D. Città di Massa Calcio a 5 eccepisce due motivi di rito e chiede, in via principale, di non doversi pronunciare sul ricorso e, in ipotesi, di respingerlo per inammissibilità e/o infondatezza e in ulteriore ipotesi subordinata di voler disporre la ripetizione della gara. La prima delle due eccezioni su cui fonda la propria difesa la società reclamata riguarda la presunta nullità della notifica del deposito per essere stato inoltrato al Comitato Regionale e non al Giudice Sportivo, in violazione dell'art. 67 CGS. Tale eccezione risulta infondata in quanto sia il preannuncio che il reclamo sono stati inviati, nei termini, all'indirizzo PEC giudicetoscana@pec–legal.it. 
La seconda eccezione attiene alla presunta mancanza di petitum nel reclamo, per aver richiesto la reclamante la non omologazione del risultato, senza formulare alcuna richiesta specifica in ordine alle sorti della gara. Anche questa eccezione, tuttavia, appare destituita di fondamento laddove nel reclamo la società ASD IBS Le Crete chiede, per i motivi ivi esposti, di non omologare il risultato finale della gara e applicare quanto previsto dalla normativa vigente. Ne consegue l'indicazione per il Giudice Sportivo di verificare se le doglianze della reclamante sono fondate nel merito e, in caso positivo, di applicare le sanzioni appositamente previste. Nel caso di specie la norma di riferimento che si chiede di applicare è quella contenuta ne lC.U. del C.R. Toscana n.2 del 13.07.2023 che per le gare del campionato regionale di serie C1 per la stagione sportiva 2023/24 ha previsto l'obbligatorietà in distinta di gara di DUE calciatori nati dopo il 1.1.2003. Non vi è pertanto alcuna carenza di petitum.  
l reclamo è pertanto fondato e va accolto. Come risulta dagli atti ufficiali di gara, nel corso della partita IBS Le Crete/Città di Massa, la squadra ospite ha avuto in campo un solo calciatore nato dall'1.1.2003 in poi, in violazione della normativa pubblicata sul C.U. n. 2 del 13 luglio 2023 del Comitato Regionale Toscana e valevole per la stagione sportiva 2023/2024 , che fa obbligo alle Società di impiegare durante la durata della gara, almeno due giocatori nati dall'1.1.2003 in poi. E' questa una disposizione regolamentare di natura inderogabile, che prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che, per la sua chiara e univoca formulazione letterale, non ammette interpretazioni di sorta.  
L'inosservanza di tale norma, emanata in conformità alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 5º del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dell'art. 34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
Per questi motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. IBS Le Crete di Rapolano Terme (Siena) infligge all'A.S.D. Città di Massa la punizione sportiva della perdita della gara per 0–6. Ordina non addebitarsi la tassa.