Under 21: Il Giudice Sportivo dà il titolo alla Sorba


28/03/2019 - Inflitto il 6–0 a tavolino al Rotino

Il Giudice Sportivo ha emesso la sentenza relativa alla finale del campionato Under 21, assegnando la vittoria a tavolino della Sorba. Ecco il comunicato ufficiale. 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 39.– RECLAMO DELLA A.S.D. IL ROTINO AVVERSO REGOLARITA' GARA IL ROTINO/LA SORBA CASCIANO DEL 23.3.2019
(sospesa al 17' del s.t. sul risultato di 0–1).
L'A.S.D. Il Rotino ha preannunciato reclamo in data 25.3.2019 avverso la regolarità' della gara Il Rotino/La Sorba Casciano del 23.3.20196 relativa al Campionato Under 21 Regionale di Calcio a cinque – Finale di Play Off. Il reclamo pero' deve essere dichiarato inammissibile per mancata presentazione dei motivi nei termini previsti. E' noto che, ogni anno, per consentire la rapidità temporale delle gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della L.N.D. è adottato dal Presidente Federale un provvedimento di ''abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di giustizia sportiva''. Per la stagione sportiva 2018/2019 tali disposizioni sono state emanate con il Comunicato Ufficiale n. 16/A del 4 dicembre 2018. Ebbene, in base alla lettera a) di tale normativa relativa ai procedimenti di prima istanza davanti al Giudice Sportivo Territoriale disposto che: ''gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29 n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo''.
Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile il reclamo come innanzi proposto dalla A.S.D. Il Rotino di Livorno, dispone addebitarsi la tassa e passa all'esame degli atti ufficiali dai quali rileva che la gara è stata sospesa al 17' del s.t. avendo l'A.S.D. Il Rotino rinunciato al proseguimento della stessa:
P.Q.M.
visto l'art. 53 nn.1 – 2 e 7 delle N.O.I.F.; –infligge all'A.S.D. Il Rotino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0–6 nonche' l'ammenda di Euro 400,00 (Quattrocento/00) in quanto rinuncia effettuata nelle fasi successive al Campionato.