Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso dei Bassotti nei confronti dell'Elmas, infliggendo alla squadra sarda la sconfitta per 6–0 a tavolino.
LA NUOVA CLASSIFICA
Respinto invece il ricorso dell'Atlante Grosseo nei confronti del Maran Nursia e così la classifica non cambia.
GARE DEL 29/11/2014:A.S.D. I BASSOTTI – A.S.D. ELMAS 01
Reclamo proposto dalla Società A.S.D. I BASSOTTI
Il Giudice Sportivo
esaminato il ricorso in oggetto, regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lett. A del CGS, per aver schierato nell’incontro di che trattasi un numero di calciatori non conforme alle specifiche disposizioni diramate al riguardo con C.U. N. 1/2014.
Com’è noto, infatti, ai sensi della predetta normativa, nelle gare di Serie B è fatto obbligo alle società di impiegare almeno sei calciatori, di cui uno nato dal 1 gennaio 1993, che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età o, in alternativa, che siano cittadini italiani che abbiano assunto il primo tesseramento con la FICG entro il 30/06/2013 senza essere stati precedentemente tesserati presso altra federazione estera.
Nelle stesse gare inoltre è fatto obbligo di impiegare almeno 3 calciatori italiani dei quali almeno uno nato dal 1 gennaio 1993. Premesso quanto sopra, dall’esame dell’elenco dei calciatori della Società Elmas presentata all’arbitro, mentre risulta soddisfatta l’incombenza riguardante l’impiego dei calciatori tesserati FIGC prima del 18° anno di età dei quali uno nato dal 1 gennaio 1993, altrettanto non può dirsi per l’impiego
degli ulteriori tre calciatori italiani dei quali uno nato dal 01/01/1993, in quanto gli altri elementi schierati nella gara di che trattasi sono tutti calciatori provenienti da federazione estera dei quali uno solo è da considerarsi cittadino italiano. Per di più tra di essi non risulta l’impiego del calciatore nato dopo il 01/01/1993.
La molteplicità della irregolarità comporta, pertanto, l’accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 255 del 04.12.2014, decide:
a) Di accogliere il ricorso comminando alla Società ELMAS la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0–6;
b) La tassa di reclamo non è dovuta.
GARE DEL 29/11/2014: A.S.D. Atlante Grosseto – A.S.D. Nursia C5
Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Atlante Grosseto
Il Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera a) del C.G.S., per aver schierato il calciatore De Carvalho Diego, in posizione irregolare di tesseramento.
Dagli accertamenti esperiti presso il competente Ufficio Tesseramenti, alle risultanze dei quali si deve far necessario riferimento per la soluzione del caso di che trattasi, il calciatore De Carvalho Diego risulta essere stato tesserato presso società dilettantistiche di Calcio a 5 della F.I.G.C. sin dalla stagione sportiva 2006–2007 ed aver militato ininterrottamente fino all’attuale stagione sportiva 2014–2015 senza
soluzione di continuità. Non risulta pertanto accertato, come sostenuto dalla ricorrente, che il nominativo in questione, al termine della stagione sportiva 2013–2014 sia tornato in Brasile ed abbia partecipato a competizioni in quel paese,concretizzando pertanto con tale condotta l’irregolarità invocata.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva della riserva di cui al C.U.N. 255 del 04/12/2014 decide
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro A.S.D. Nursia C5 – A.S.D. Atlante Grosseto 11 – 3
b) la tassa di reclamo viene addebitata.
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Le decisioni del Giudice Sportivo
News Serie B | | 3 min di lettura
Accolto il reclamo dei Bassotti. Respinto quello del Grosseto