Accolto il reclamo del Cus Pisa nei confronti del Città di Massa, per il mancato impiego dei due under 21 previsti dal regolamento. Cancellato così il pareggio 3–3 ottenuto sul campo.
LA NUOVA CLASSIFICA
Reclamo proposto dalla Società CUS PISA. Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo indicato in epigrafe osserva: Con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S. per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori non conforme alle disposizioni emanate dal C.U.N. 1/2015 al paragrafo A3 lettera F, per quel che riguarda, in particolare, la presenza sulla distinta di gara presentata all’arbitro di un calciatore nato successivamente al 31 dicembre 1993, da ricomprendere tra i sei tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età e di un calciatore nato dal 1 gennaio 1994 tra i tre che siano cittadini italiani; Dall’esame della suddetta documentazione il requisito non appare soddisfatto in quanto risulta schierato solamente un calciatore nato il 6 novembre 1996, mentre tutti gli altri sono nati antecedentemente alle date suindicate.( 31/12/1993 e 01/01/1994)
Visti gli artt.17,29,35 del C.G.S. ed il C.U.N.1/2015 decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla Società Città Di Massa Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6;
b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.
Palla al Centro · Palla al Centro
Cus Pisa–Città di Massa 6–0 a tavolino
News Serie B | | 2 min di lettura
Accolto il reclamo presentato dagli universitari