Doccia gelata per l'Elba 97, che ha visto ribaltare dal Giudice Sportivo l'esito della gara di andata dei playout di Serie B, vinta 6–3 sabato scorso in casa contro La Torre Bergamo. Sabato in Lombardia, dunque, si ripartirà da un difficilissimo 0–6 da dover recuperare per conquistare la salvezza. 
E' stato infatti accolto il ricorso presentato dalla società lombarda per l'impiego di Gatto e Angiolella senza la maturità agonistica. Ricordiamo che la maturità agonistica è una certificazione che permette di partecipare alle gare degli adulti a ragazzi che abbiano compiuto il 15° anno di età, come riportato dall'Articolo 34 comma B delle NOIF, che riportiamo qui sotto. 
"I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per il campionato di Serie A Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:
a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico–fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S."

Questo il verdetto del Giudice Sportivo. 

IL Giudice Sportivo Esaminato il reclamo in oggetto ,regolarmente prodotto nei termini osserva: Con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.17,comma 5 ,lett.a del CGS per aver schierato nell'incontro in questione i calciatori Gatto Ivan (nato il 6/8/2002) e Angiolella Casoni Patrick (nato il 5/12/2002) privi della specifica autorizzazione all'attività agonistica rilasciata dal competente comitato regionale e prescritta dall'art.34 delle NOIF: Il ricorso è fondato e viene accolto. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Toscana è emerso che le autorizzazioni di che trattasi non siano mai state né richieste ,ne tantomeno, rilasciate . Ne discende, pertanto ,che i nominati in questione hanno partecipato all'incontro richiamato in oggetto in posizione irregolare.
P.Q.M.
A) decide di accogliere il reclamo comminando alla società ELBA 97 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0–6.