Atletico Viareggio–Cus Pisa si rigioca


29/02/2024 - La decisione del Giudice Sportivo dopo la sospensione della gara

ATLETICO VIAREGGIO–CUS PISA DEL 22.02.2024 (sospesa al 12º del p.t. sul risultato di 0–2). 

Il Giudice Sportivo letto il referto arbitrale dai quali si evince che al 7º del secondo tempo di gioco si creava sugli spalti uno scontro verbale fra un rappresentante la tifoseria ospite ed un calciatore locale che indebitamente aveva raggiunto tale zona; che a seguito di ciò tutti i calciatori si riversavano sotto la tribuna, che l'arbitro, vista la situazione, ritenendo che non ci fossero più le condizioni per poter continuare la gara, decideva di sospenderla definitivamente con il triplice fischio.
Tutto ciò premesso, il G.S.T.:
– osserva che dall'esame del rapporto pervenuto dall'arbitro risulta descritta la situazione che si è creata in tribuna e al di sotto di essa al 7º del secondo tempo, che ha visto anche il diretto coinvolgimento dei calciatori di entrambe le squadre, creando così una situazione che ha indotto l'arbitro a decretare la sospensione definitiva dell'incontro, ritenendo quest'ultimo di non essere nelle condizioni di garantire il regolare proseguimento dello stesso e l'incolumità fisica dei partecipanti;
– ricordato quanto previsto dall'art. 64 delle N.O.I.F., secondo cui " L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio ..". Considerato, altresì, che i fatti in questione non hanno minimamente coinvolto e/o interessato il direttore di gara, essendosi svolti senza invasioni sul terreno di gioco. Considerato, infine, che non si è verificato alcun comportamento intimidatorio o minaccioso da parte di nessuno nei confronti dell'arbitro mentre stazionava sul terreno di gioco prima di maturare la decisione di sospendere definitivamente l'incontro e che tale scelta, secondo quanto disposto dall'art. 64 delle N.O.I.F. e della Regola 5 del regolamento di gioco spetta unicamente al direttore di gara secondo criteri soggettivi. Tutto ciò premesso si ritiene però che la definitiva sospensione della gara è stata determinata da circostanze particolari ascrivibili ai componenti di entrambe le società , estranee alla contesa sportiva in corso e non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, che di tale decisione furono la causa ma come dagli eventi non sia rilevabile elementi o fatti ostativi all'adozione da parte del direttore di gara di quei provvedimenti opportuni e necessari quali il dovuto richiamo dei capitani di entrambe le squadre e dei dirigenti responsabili alle loro incombenze e doveri nascenti dalla funzione loro assegnata per continuare una gara, alla quale, come rilevasi dal referto arbitrale vi erano misure di sicurezza adeguate con la forza pubblica .
Si delibera: di disporre la ripetizione della gara Atletico Viareggio/CUS Pisa, campionato di Calcio a 5 Serie C/2 del 22.02.2024, a cura del Comitato Regionale Toscana,
Ordinando lo svolgimento della a porte chiuse;
Di infliggere per i fatti sopra descritti ad ambedue le società l'ammenda di Euro 300,00 con DIFFIDA;
Squalifica per una gara effettiva il calciatore SCANNAPIECO Emanuele (Atletico Viareggio): " dal terreno di gioco offendeva un sostenitore avversario posto in tribuna.";
Squalifica per QUATTRO gare effettive il calciatore PALAGI Marco (Atletico Viareggio) : "abbandonava la panchina per recarsi sotto la tribuna per gesticolare ed urlare verso la tifoseria avversaria. Una volta espulso, mentre rivolgeva offese e minacce verso un sostenitore isolato, saltava la balaustra correndo sulle tribune cercando uno scontro fisico con lo stesso ma non riuscendovi perché trattenuto a forza ".